Costituire una CER: passi pratici e requisiti

La costituzione di una CER in Italia richiede il rispetto di specifici requisiti normativi e l’adozione di un modello organizzativo ben definito

Comprendere i passi pratici e le condizioni necessarie è fondamentale per avviare con successo una Comunità Energetica Rinnovabile e accedere ai relativi benefici

Innanzitutto, una CER deve essere un soggetto giuridico autonomo, con o senza personalità giuridica, fondato sulla partecipazione volontaria e aperta.

I poteri di controllo devono essere detenuti esclusivamente da persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali e autorità locali (inclusi i comuni), enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché amministrazioni pubbliche.

Le imprese possono partecipare, purché tale partecipazione non costituisca la loro attività commerciale e industriale principale. È fondamentale che lo scopo principale della CER non sia il profitto finanziario, ma la generazione di benefici ambientali, economici e sociali per i suoi membri o per il territorio in cui opera.

I soggetti partecipanti possono assumere diversi ruoli:

  • Consumatore: preleva energia dalla rete e beneficia dell’energia condivisa.
  • Produttore: immette energia in rete da un proprio impianto.
  • Prosumer: produce e consuma energia, mettendo l’eccesso a disposizione della comunità.

Un requisito essenziale è che gli impianti di produzione di energia rinnovabile siano nella disponibilità e sotto il controllo della CER, indipendentemente dalla loro proprietà formale.

Questo significa che la CER può essere proprietaria degli impianti, oppure stipulare accordi contrattuali (come locazioni o comodati d’uso) con proprietari terzi (es. enti pubblici, ESCO, privati) che mettono a disposizione i loro impianti.

L’energia prodotta da questi impianti è quella che rileva ai fini della “condivisione” e dell’accesso agli incentivi.

La CER opera utilizzando la rete di distribuzione per condividere l’energia, anche ricorrendo a sistemi di stoccaggio. L’energia può essere condivisa nell’ambito della stessa zona di mercato, ma per l’accesso agli incentivi è richiesto il requisito di connessione alla medesima cabina primaria.

L’energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo o la condivisione tra i membri, mentre l’eventuale eccedenza può essere accumulata o venduta.

La figura del “referente” della CER è cruciale

È il soggetto cui è demandata la gestione della richiesta di accesso ai servizi del GSE, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE. Il referente incassa gli incentivi per conto della comunità e assicura un’informativa completa a tutti i membri.

Per approfondire i ruoli specifici all’interno di una CER, consulta il nostro articolo: I ruoli dei partecipanti alle CER: Producer, Prosumer e Consumer.

Per una guida dettagliata sulla disciplina delle CER, visita il sito del GSE.

Share This Article
Contributo PNRR al fotovoltaico nei comuni sotto i 50.000 abitanti
Previous post
Contributo PNRR per il fotovoltaico nei comuni sotto i 50.000 abitanti
Next post
Sfide e prospettive future per le comunità energetiche rinnovabili in Italia
Sfide e prospettive future per le CER

Leave A Reply